Ordinanza — n. 22731/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTAGLIOLA GERARDO nato a NAPOLI il 23/09/1962 COSTAGLIOLA EMANUELE nato a NAPOLI il 01/06/1988 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 152 - R.G. n. 1285/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla penale responsabilità, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo che si rinviene nella sentenza impugnata (che comunque in modo adeguato e lineare a pag. 9 ha vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici tutti i profili sollevati con l'appello), e precluse sulla recidiva (non essendo tale punto oggetto di appello specifico, avendo i ricorrenti contestato soltanto il giudizio di bilanciamento, cfr. secondo motivo di appello);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22731/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 152 - R.G. n. 1285/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla penale responsabilità, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo che si rinviene nella sentenza impugnata (che comunque in modo adeguato e lineare a pag. 9 ha vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici tutti i profili sollevati con l'appello), e precluse sulla recidiva (non essendo tale punto oggetto di appello specifico, avendo i ricorrenti contestato soltanto il giudizio di bilanciamento, cfr. secondo motivo di appello);
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTAGLIOLA GERARDO nato a NAPOLI il 23/09/1962 COSTAGLIOLA EMANUELE nato a NAPOLI il 01/06/1988 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 152 - R.G. n. 1285/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla penale responsabilità, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo che si rinviene nella sentenza impugnata (che comunque in modo adeguato e lineare a pag. 9 ha vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici tutti i profili sollevati con l'appello), e precluse sulla recidiva (non essendo tale punto oggetto di appello specifico, avendo i ricorrenti contestato soltanto il giudizio di bilanciamento, cfr. secondo motivo di appello);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/