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Ordinanza — n. 22729/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22729/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU DANUT (CUI 01P1DBM) nato a DERSCA( ROMANIA) il 26/08/1978 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 150 - R.G. n. 1277/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, avendo la Corte di merito affrontato entrambe le tesi difensive degli imputati, disattendendole);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22729/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 150 - R.G. n. 1277/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, avendo la Corte di merito affrontato entrambe le tesi difensive degli imputati, disattendendole);

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie doppia punibilità risarcimento per errore giudiziario azione civile riesame dell'entità pena danno differenziale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU DANUT (CUI 01P1DBM) nato a DERSCA( ROMANIA) il 26/08/1978 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 150 - R.G. n. 1277/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, avendo la Corte di merito affrontato entrambe le tesi difensive degli imputati, disattendendole);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05