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Ordinanza — n. 22728/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22728/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANTELLIZZI GIANLUCA nato a FROSINONE il 01/12/1985 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 149 - R.G. n. 1274/24 dSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettanti una diversa valutazione delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati; pag. 6 sul trattamento sanzionatorio e sulla esclusione del beneficio sospensivo della pena);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22728/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 149 - R.G. n. 1274/24 dSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettanti una diversa valutazione delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati; pag. 6 sul trattamento sanzionatorio e sulla esclusione del beneficio sospensivo della pena);

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva sanzioni pecuniarie allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANTELLIZZI GIANLUCA nato a FROSINONE il 01/12/1985 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 149 - R.G. n. 1274/24 dSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettanti una diversa valutazione delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati; pag. 6 sul trattamento sanzionatorio e sulla esclusione del beneficio sospensivo della pena);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0