Ordinanza — n. 22727/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE ANGELO NICOLA nato a FORMIA il 26/08/1995 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 148 - R.G. n. 1273/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e volte ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pag. 2 della motivazione, sulla esclusione dell'esimente invocata; pagg. 2 e 3 della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle ragioni della dosimetria della pena);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22727/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 148 - R.G. n. 1273/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e volte ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pag. 2 della motivazione, sulla esclusione dell'esimente invocata; pagg. 2 e 3 della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle ragioni della dosimetria della pena);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE ANGELO NICOLA nato a FORMIA il 26/08/1995 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 148 - R.G. n. 1273/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e volte ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pag. 2 della motivazione, sulla esclusione dell'esimente invocata; pagg. 2 e 3 della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle ragioni della dosimetria della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0