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Ordinanza — n. 22726/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22726/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA MASSIMO nato a NAPOLI il 07/05/1984 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eit-t-e-awirse-trife-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22726/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate pena massima riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA MASSIMO nato a NAPOLI il 07/05/1984 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eit-t-e-awirse-trife-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17