Ordinanza — n. 22726/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA MASSIMO nato a NAPOLI il 07/05/1984 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eit-t-e-awirse-trife-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22726/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA MASSIMO nato a NAPOLI il 07/05/1984 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eit-t-e-awirse-trife-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 136 - R.G. n. 1104/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.), perché costituiti da doglianze relative a motivi rinunciati o comunque neppure proposti in sede di appello (il ricorrente ha concordato in appello soltanto il punto della pena, dichiarandosi acquiescente al punto della penale responsabilità e rinunciando al motivo sull'art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17