Ordinanza — n. 22720/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZITTA PIERO FRANCESCO nato a GELA il 20/01/1999 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Frazzitta Piero Francesco avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è strutturato in fatto e meramente riproduttivo di censure adeguatamente scrutinate dai giudici territoriali e disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) sia con riguardo alla provenienza delittuosa dei biglietti sequestrati presso l'imputato che alla ricorrenza del dolo; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; infatti la Corte di merito ha negato la diminuente della particolare tenuità del fatto sulla scorta del valore complessivo dei biglietti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, suscettibile di incidere sull'offensività della condotta; che, la sentenza impugnata, inoltre, ha disatteso con motivazione congrua la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando in senso ostativo la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti anche specifici che militano a suo carico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22720/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata) sia con riguardo alla provenienza delittuosa dei biglietti sequestrati presso l'imputato che alla ricorrenza del dolo; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; infatti la Corte di merito ha negato la diminuente della particolare tenuità del fatto sulla scorta del valore complessivo dei biglietti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, suscettibile di incidere sull'offensività della condotta; che, la sentenza impugnata, inoltre, ha disatteso con motivazione congrua la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando in senso ostativo la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti anche specifici che militano a suo carico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZITTA PIERO FRANCESCO nato a GELA il 20/01/1999 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Frazzitta Piero Francesco avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è strutturato in fatto e meramente riproduttivo di censure adeguatamente scrutinate dai giudici territoriali e disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) sia con riguardo alla provenienza delittuosa dei biglietti sequestrati presso l'imputato che alla ricorrenza del dolo; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; infatti la Corte di merito ha negato la diminuente della particolare tenuità del fatto sulla scorta del valore complessivo dei biglietti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, suscettibile di incidere sull'offensività della condotta; che, la sentenza impugnata, inoltre, ha disatteso con motivazione congrua la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando in senso ostativo la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti anche specifici che militano a suo carico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore ' i Il Pre 'dente Anna Maria De Santis Sergio Paola