Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22717/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22717/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MARGHERITA nato a TRAPANI il 18/12/1956 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Santoro Margherita avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa aggravata ascrittole in rubrica; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua ed adeguata che ha evidenziato la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (si veda, in proposito, fl. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il termine massimo computato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. non era maturato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, essendo spirato solo in epoca successiva (9/9/2023), ostando alla rilevabilità in questa sede la mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità per effetto della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22717/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua ed adeguata che ha evidenziato la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (si veda, in proposito, fl. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il termine massimo computato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. non era maturato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, essendo spirato solo in epoca successiva (9/9/2023), ostando alla rilevabilità in questa sede la mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità per effetto della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena remissione della pena revisione della sentenza penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MARGHERITA nato a TRAPANI il 18/12/1956 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Santoro Margherita avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa aggravata ascrittole in rubrica; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua ed adeguata che ha evidenziato la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (si veda, in proposito, fl. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il termine massimo computato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. non era maturato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, essendo spirato solo in epoca successiva (9/9/2023), ostando alla rilevabilità in questa sede la mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità per effetto della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pr id