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Ordinanza — n. 22716/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22716/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO OLIVIERO nato a TORINO il 30/05/1979 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Rossetto Oliviero avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, previo assorbimento dei delitto di minaccia nella fattispecie di cui al capo 2, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ragione del difetto di contestualità tra il danneggiamento e la condotta minacciosa, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 9); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere una prova decisiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte chiarito la non necessarietà della invocata assunzione, trattandosi di teste revocato in primo grado per sopravvenuta superfluità che avrebbe dovuto riferire su circostanze già adeguatamente accertate; che, peraltro, la decisività del teste è argomentata in maniera esplorativa e non ancorata ad emergenze dirimenti rispetto alle acquisizioni probatorie; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22716/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale infrazioni uniche e continuate altri reati concorso materiale di reati reato di pericolo reati contro la tranquillità pubblica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO OLIVIERO nato a TORINO il 30/05/1979 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rossetto Oliviero avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, previo assorbimento dei delitto di minaccia nella fattispecie di cui al capo 2, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ragione del difetto di contestualità tra il danneggiamento e la condotta minacciosa, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 9); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere una prova decisiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte chiarito la non necessarietà della invocata assunzione, trattandosi di teste revocato in primo grado per sopravvenuta superfluità che avrebbe dovuto riferire su circostanze già adeguatamente accertate; che, peraltro, la decisività del teste è argomentata in maniera esplorativa e non ancorata ad emergenze dirimenti rispetto alle acquisizioni probatorie; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera esten , A-1 Il