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Ordinanza — n. 22715/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22715/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI ABDELMONAM nato il 07/09/1993 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Mejri Abdelmonam avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina aggravata e lesioni personali, rideterminando il trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto, reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti„ i giudici d'appello ( pag. 5 e segg.) hanno ampiamente argomentato l'attendibilità della p.o., la cui ricostruzione dell'accaduto è compatibile con le immagini di videosorveglianza acquisite, e la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 628 cod.pen., così confutando i rilievi in questa sede riproposti; che la valutazione della sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che in tema di rapina l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Rv. 265644 - 01;

Regesto Legislator

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art. 628 cod.pen; Ordinanza — n. 22715/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Rv. 284227 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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reati violenti commisurazione della pena per rapina prove acquisite tramite sorveglianza reato istantaneo violenza carnale qualificata illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI ABDELMONAM nato il 07/09/1993 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mejri Abdelmonam avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina aggravata e lesioni personali, rideterminando il trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto, reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti„ i giudici d'appello ( pag. 5 e segg.) hanno ampiamente argomentato l'attendibilità della p.o., la cui ricostruzione dell'accaduto è compatibile con le immagini di videosorveglianza acquisite, e la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 628 cod.pen., così confutando i rilievi in questa sede riproposti; che la valutazione della sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che in tema di rapina l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Rv. 265644 - 01;

Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Rv. 284227 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre '_ f den