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Sentenza — n. 22714/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22714/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC TOMAS nato a UDINE il 16/12/1995 KARI CATERINA nato a UDINE il 05/06/1992 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 22714/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC TOMAS nato a UDINE il 16/12/1995 KARI CATERINA nato a UDINE il 05/06/1992 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assunzione delle spese fine del processo pagamento dell'emolumento spese di difesa spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod.pen
7 cod.pen.) e la ritualità dell'atto abdicativo, deve dichiararsene l'estinzione a norma dell'art. 152 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC TOMAS nato a UDINE il 16/12/1995 KARI CATERINA nato a UDINE il 05/06/1992 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Braidic Tomas e Kari Caterina avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata in concorso; rilevato che con dichiarazione resa ai CC della Stazione di Pavia di Udine in data 8/4/24 il querelante Rebrovic Mirko, a mezzo di procuratore speciale, ha rimesso la querela sporta nei confronti degli imputati, che hanno contestualmente espresso accettazione; ritenuto che, attesa la procedibilità a querela del reato contestato (artt. 640,61 n. 7 cod.pen.) e la ritualità dell'atto abdicativo, deve dichiararsene l'estinzione a norma dell'art. 152 cod.pen. ponendo le spese del procedimento a carico dei querelati, non avendo le parti diversamente convenuto Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente