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Ordinanza — n. 22713/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22713/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di Saburri Christian e di Sadki Salem avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità degli imputati per l'occupazione abusiva di un'area pubblica e i! solo Saburri anche in relazione ai reati di cui agli artt. 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22713/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag.

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale gravità della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di Saburri Christian e di Sadki Salem avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità degli imputati per l'occupazione abusiva di un'area pubblica e i! solo Saburri anche in relazione ai reati di cui agli artt. 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag.

3) che ha dato conto del sostanziale contenimento ai minimi del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pres