Ordinanza — n. 22713/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di Saburri Christian e di Sadki Salem avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità degli imputati per l'occupazione abusiva di un'area pubblica e i! solo Saburri anche in relazione ai reati di cui agli artt. 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22713/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di Saburri Christian e di Sadki Salem avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità degli imputati per l'occupazione abusiva di un'area pubblica e i! solo Saburri anche in relazione ai reati di cui agli artt. 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag.
3) che ha dato conto del sostanziale contenimento ai minimi del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pres