Ordinanza — n. 22712/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE SIMON nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Fulle Simon avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, mitigando il trattamento sanzionatorio; rilevato che i primi due motivi che censurano il giudizio di responsabilità revocando in dubbio l'identificazione del prevenuto quale autore del reato e il rispetto del canone del ragionevole dubbio sono affetti da genericità in quanto privi di correlazione con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha richiamato le fonti che militano univocamente per l'attribuibilità della condotta illecita al ricorrente; considerato che il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è aspecifico in quanto non si rapporta criticamente alla motivazione reiettiva della Corte di merito che a pag. 5 ha valorizzato in senso ostativo la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, segnalando il contenimento al minimo della pena irrogata al netto della recidiva ex art. 99,comma 3, cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22712/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 ha richiamato le fonti che militano univocamente per l'attribuibilità della condotta illecita al ricorrente; considerato che il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è aspecifico in quanto non si rapporta criticamente alla motivazione reiettiva della Corte di merito che a pag. 5 ha valorizzato in senso ostativo la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, segnalando il contenimento al minimo della pena irrogata al netto della recidiva ex art. 99,comma 3, cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE SIMON nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fulle Simon avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, mitigando il trattamento sanzionatorio; rilevato che i primi due motivi che censurano il giudizio di responsabilità revocando in dubbio l'identificazione del prevenuto quale autore del reato e il rispetto del canone del ragionevole dubbio sono affetti da genericità in quanto privi di correlazione con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha richiamato le fonti che militano univocamente per l'attribuibilità della condotta illecita al ricorrente; considerato che il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è aspecifico in quanto non si rapporta criticamente alla motivazione reiettiva della Corte di merito che a pag. 5 ha valorizzato in senso ostativo la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, segnalando il contenimento al minimo della pena irrogata al netto della recidiva ex art. 99,comma 3, cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente