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Ordinanza — n. 22710/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22710/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di tentata rapina impropria e lesioni personali; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dai giudici di merito, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 2 sulle ragioni dell'esiguo scostamento dal minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22710/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 2 sulle ragioni dell'esiguo scostamento dal minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza peggioramento del danno alla salute gravità dell'infortunio indennità maggiorata pena sproporzionata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di tentata rapina impropria e lesioni personali; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dai giudici di merito, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 2 sulle ragioni dell'esiguo scostamento dal minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presj4nte