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Ordinanza — n. 22708/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22708/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCERINO ANGELO nato a NAPOLI il 24/05/1987 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Muscerino Angelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio come devoluto con l'atto di appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22708/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio come devoluto con l'atto di appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'entità pena attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena proporzionalità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCERINO ANGELO nato a NAPOLI il 24/05/1987 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Muscerino Angelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio come devoluto con l'atto di appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente