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Ordinanza — n. 22706/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22706/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22706/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALISTRERI FRANCESCO CARMELO nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Balistrferi Francesco Carmelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di falso e ricettazione; rilevato che i due motivi proposti, che censurano la valutazione della prova in ordine alle condotte di falso contestate ai capi 1 e 2 della rubrica, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso; il difensore lamenta l'assenza di prova circa l'ascrivibilità della contraffazione e della spendita delle ricette mediche al prevenuto, ritenendo privi di concludenza gli elementi valorizzati dai giudici di merito, per tal via sollecitando una rivalutazione delle emergenze scrutinate a fronte di una motivazione priva di frizioni logiche; che, infatti, deve ascriversi a mera svista l'indicazione del Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALISTRERI FRANCESCO CARMELO nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Balistrferi Francesco Carmelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di falso e ricettazione; rilevato che i due motivi proposti, che censurano la valutazione della prova in ordine alle condotte di falso contestate ai capi 1 e 2 della rubrica, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso; il difensore lamenta l'assenza di prova circa l'ascrivibilità della contraffazione e della spendita delle ricette mediche al prevenuto, ritenendo privi di concludenza gli elementi valorizzati dai giudici di merito, per tal via sollecitando una rivalutazione delle emergenze scrutinate a fronte di una motivazione priva di frizioni logiche; che, infatti, deve ascriversi a mera svista l'indicazione del Dott.

Parole chiave

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contraffazione falso certificato medico procedimento per falsità falsificazione dei pesi e delle misure false indicazioni su attività commerciali lotta contro la frode
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALISTRERI FRANCESCO CARMELO nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Balistrferi Francesco Carmelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di falso e ricettazione; rilevato che i due motivi proposti, che censurano la valutazione della prova in ordine alle condotte di falso contestate ai capi 1 e 2 della rubrica, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso; il difensore lamenta l'assenza di prova circa l'ascrivibilità della contraffazione e della spendita delle ricette mediche al prevenuto, ritenendo privi di concludenza gli elementi valorizzati dai giudici di merito, per tal via sollecitando una rivalutazione delle emergenze scrutinate a fronte di una motivazione priva di frizioni logiche; che, infatti, deve ascriversi a mera svista l'indicazione del Dott.

Lo Verso quale apparente emittente della ricetta spedita dall'imputato presso la farmacia Alla Loggia di Udine in data 8/10/2017 (reato ascritto sub 1), risultando provata la presentazione e il ritiro del farmaco da parte del Balistrieri; anche in relazione alle ulteriori ricette contraffatte identificate nel prospetto allegato al capo 2 le investigazioni hanno consentito di identificare nell'imputato colui il quale materialmente presentò in farmacia il documento ricevendo il farmaco , avendo i gestori provveduto ad annotare il nome dell'acquirente su talune delle ricette; che detta evidenza è stata correttamente apprezzata quale prova della contraffazione del documento da parte del prevenuto sulla base del principio cui prodest e della prova logica, costituita dal rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente di numerose ricette, alcune in bianco e altre formate con l'indicazione dei nomi di medici e pazienti che figurano anche nelle ricette spedite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore l'i (i.) Il Pretde