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Ordinanza — n. 22703/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22703/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIOVANNI LUIGI nato a LECCE il 29/06/1971 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Pellegrino Giovanni Luigi avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di truffa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale ha reso un'esaustiva motivazione (pagg. 3-5) in ordine alla conferma della recidiva qualificata, al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta subvalenza della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla congruità della pena determinata dal primo giudice, disattendendo le istanze di mitigazione sanzionatoria con argomenti logicamente coerenti ed espressivi di un ponderato apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende,non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 22703/2024 — snpen · Corte di Cassazione: rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale ha reso un'esaustiva motivazione (pagg. 3-5) in ordine alla conferma della recidiva qualificata, al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta subvalenza della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla congruità della pena determinata dal primo giudice, disattendendo le istanze di mitigazione sanzionatoria con argomenti logicamente coerenti ed espressivi di un ponderato apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende,non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIOVANNI LUIGI nato a LECCE il 29/06/1971 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pellegrino Giovanni Luigi avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di truffa e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale ha reso un'esaustiva motivazione (pagg. 3-5) in ordine alla conferma della recidiva qualificata, al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta subvalenza della circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla congruità della pena determinata dal primo giudice, disattendendo le istanze di mitigazione sanzionatoria con argomenti logicamente coerenti ed espressivi di un ponderato apprezzamento dei parametri ex art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende,non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presi ente