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Ordinanza — n. 22702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO PASQUALE nato a VENOSA il 18/10/1991 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; ' Letto il ricorso di Giorgio Pasquale avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio ascrittogli in rubrica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato e di qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici; la sentenza impugnata ha, infatti, esposto a pag. 5 le emergenze che sostanziano l'illecito ed attestano la soggettiva riferibilità dello stesso al prevenuto; ha sottolineato l'alterità del veicolo rinvenuto rispetto a quello al quale risultava associata la targa e ha correttamente argomentato la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 648bis cod.pen., disattendendo la tesi difensiva che postula la riconduzione del fatto all'ipotesi di ricettazione; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione logica e coerente rassegnata dalla Corte di merito, mirando ad una rivalutazione dei materiali processuali preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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art. 648bis cod.pen; Ordinanza — n. 22702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 le emergenze che sostanziano l'illecito ed attestano la soggettiva riferibilità dello stesso al prevenuto; ha sottolineato l'alterità del veicolo rinvenuto rispetto a quello al quale risultava associata la targa e ha correttamente argomentato la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 648bis cod.pen., disattendendo la tesi difensiva che postula la riconduzione del fatto all'ipotesi di ricettazione; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione logica e coerente rassegnata dalla Corte di merito, mirando ad una rivalutazione dei materiali processuali preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione rifiuti non recuperabili rifiuti metallici contravvenzione alla circolazione guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 648bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO PASQUALE nato a VENOSA il 18/10/1991 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; '

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgio Pasquale avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio ascrittogli in rubrica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato e di qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici; la sentenza impugnata ha, infatti, esposto a pag. 5 le emergenze che sostanziano l'illecito ed attestano la soggettiva riferibilità dello stesso al prevenuto; ha sottolineato l'alterità del veicolo rinvenuto rispetto a quello al quale risultava associata la targa e ha correttamente argomentato la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 648bis cod.pen., disattendendo la tesi difensiva che postula la riconduzione del fatto all'ipotesi di ricettazione; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione logica e coerente rassegnata dalla Corte di merito, mirando ad una rivalutazione dei materiali processuali preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presi en