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Ordinanza — n. 22701/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22701/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZIANO MASSIMILIANO nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1981 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Ponziano Massimiliano avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. ascrittogli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per l'addebito di ricettazione e la mancata derubricazione nella fattispecie ex art. 712 cod.pen. reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso, dando conto delle conclusioni attinte con corretti argomenti giuridici, coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo (pagg. 1,2); considerato che il secondo motivo in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 712 cod.pen, art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 22701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. ascrittogli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per l'addebito di ricettazione e la mancata derubricazione nella fattispecie ex art. 712 cod.pen. reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso, dando conto delle conclusioni attinte con corretti argomenti giuridici, coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo (pagg. 1,2); considerato che il secondo motivo in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Parole chiave

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prova del dolo origine delle merci dolo determinante contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Letto il ricorso di Ponziano Massimiliano avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 712 cod.pen
ascrittogli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per l'addebito di ricettazione e la mancata derubricazione nella fattispecie ex art. 712 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
1,2); considerato che il secondo motivo in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZIANO MASSIMILIANO nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1981 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ponziano Massimiliano avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. ascrittogli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per l'addebito di ricettazione e la mancata derubricazione nella fattispecie ex art. 712 cod.pen. reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso, dando conto delle conclusioni attinte con corretti argomenti giuridici, coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo (pagg. 1,2); considerato che il secondo motivo in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'abitualità ostativa in ragione dei plurimi, recenti e specifici precedenti in materia di reati contro il patrimonio, circostanza che il difensore non confuta in termini puntuali, dovendo aversi riguardo ai fini della preclusione normativa non genericamente ai precedenti che militano a carico dell'imputato ma a quelli della stessa indole, richiamati dai giudici territoriali attraverso il riferimento alla loro specificità con riguardo al settore dei delitti contro il patrimonio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre