Ordinanza — n. 22700/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MAMOUR nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Seck Mamour avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MAMOUR nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Seck Mamour avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 202