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Ordinanza — n. 22700/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22700/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MAMOUR nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Seck Mamour avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MAMOUR nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Seck Mamour avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 202