Ordinanza — n. 22699/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIMBENE SANTO nato a GALLODORO il 18/09/1958 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Saglimbene Santo avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con riguardo al delitto di resistenza a p.u. ascritto al prevenuto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'istituto della particolare tenuità esimente, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha escluso il presupposto dell'occasionalità del fatto con corretti argomenti logici e giuridici alla luce del casellario giudiziario del prevenuto (si veda, in particolare, pag. 3 sui precedenti reati connotati da violenza e intimidazione); che la valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura poiché per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. (rilevante per l'applicazione del'art.131bis cod. pen.), prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, Rv. 266545 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art 101 cod. pen; Ordinanza — n. 22699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Rv. 278829 - 01), criterio correttamente declinato, avendo i giudici territoriali richiamato la reiterata commissione da parte del prevenuto di condotte connotate da intimidazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIMBENE SANTO nato a GALLODORO il 18/09/1958 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saglimbene Santo avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con riguardo al delitto di resistenza a p.u. ascritto al prevenuto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'istituto della particolare tenuità esimente, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha escluso il presupposto dell'occasionalità del fatto con corretti argomenti logici e giuridici alla luce del casellario giudiziario del prevenuto (si veda, in particolare, pag. 3 sui precedenti reati connotati da violenza e intimidazione); che la valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura poiché per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. (rilevante per l'applicazione del'art.131bis cod. pen.), prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, Rv. 266545 - 01;
Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Rv. 278829 - 01), criterio correttamente declinato, avendo i giudici territoriali richiamato la reiterata commissione da parte del prevenuto di condotte connotate da intimidazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pres/