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Ordinanza — n. 22698/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22698/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPAGLIA ANTONIO nato il 27/04/1966 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Cacciapaglia Antonio avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di furto e indebito utilizzo di una carta bancomat; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di doglianze già valutate e disattese dalla Corte di merito, ai fogli 3 e 4 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici; deve in proposito aggiungersi che si tratta, comunque, di censure non consentite poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPAGLIA ANTONIO nato il 27/04/1966 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cacciapaglia Antonio avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di furto e indebito utilizzo di una carta bancomat; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di doglianze già valutate e disattese dalla Corte di merito, ai fogli 3 e 4 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici; deve in proposito aggiungersi che si tratta, comunque, di censure non consentite poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre idente