Italian Court dismisses appeal against conviction for theft and fraud, rejecting claims of innocence and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Di Forti's appeal against his conviction for theft and fraud inadmissible. The lower court had thoroughly refuted Di Forti's arguments regarding his innocence and the lack of mitigating circumstances, noting his possession of third-party SIM cards and prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and Di Forti was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, 494 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a conviction for theft and fraud is inadmissible when the lower court's reasoning adequately refutes the appellant's claims of innocence and properly assesses the absence of mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FORTI VINCENZO nato a SAN CATALDO il 30/07/1940 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Forti Vincenzo avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità del prevenuto per i delitti di cui agli artt. 640 e 494 cod.pen.; -rilevato che i primi due motivi che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche ( pagg. 5/7), dando conto delle emergenze processuali a sostegno del concorso del prevenuto negli addebiti a giudizio, evidenziando quali circostanze dirimenti non solo la disponibilità del Di Forti a ricevere presso la sua abitazione i telefoni cellullari formalmente destinati a ignoti contraenti i ma anche il possesso di schede di abbonamento apparentemente sottoscritte da soggetti terzi; i giudici territoriali hanno, altresì, specificamente confutato la tesi della pretesa buona fede del ricorrente con argomenti del tutto coerenti con la ricostruzione degli illeciti; considerato che le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata segnalato quali elementi ostativi la preordinazione dei reati e i precedenti anche specifici che militano a carico del prevenuto con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Preside