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Ordinanza — n. 22694/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22694/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENZULLI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 21/11/1965 MASTRONE DOMENICO nato a SAN SEVERO il 08/07/1982 avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22694/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENZULLI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 21/11/1965 MASTRONE DOMENICO nato a SAN SEVERO il 08/07/1982 avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a ricorrere condono delle spese procedurali motivi che possono invocarsi spese legate all'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENZULLI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 21/11/1965 MASTRONE DOMENICO nato a SAN SEVERO il 08/07/1982 avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso congiunto di Renzulli Antonio e Mastrone Domenico avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la responsabilità dei prevenuti per i delitti di usura ed estorsione; -rilevato che le comuni doglianze in punto di responsabilità sono del tutto generiche e prive di correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 4/5, che ha richiamato le dichiarazioni della p.o., gli esiti delle intercettazioni e l'arresto in flagranza dei ricorrenti per i fatti a giudizio; che il secondo motivo è precluso per effetto della mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali espresso una valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio praticato in primo grado, profilo solo apoditticamente contestato dai prevenuti; ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre en