Ordinanza — n. 22693/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI LUCA nato a NOCERA INFERIORE il 05/11/1986 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Lisi Luca avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina continuata; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, è reiterativo di rilievi che la Corte territoriale ha debitamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, evidenziando che l'imputato ha ammesso nell'interrogatorio del 9 aprile 2018 di essere responsabile delle rapine in questione, confermando le pregresse dichiarazioni rese alla P.g., e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità esecutive di ciascuna che hanno trovato riscontro nelle attività investigative; i giudici d'appello hanno, altresì, evidenziato che la cennata confessione, intrinsecamente affidabile e circostanziata, è riscontrata dalle caratteristiche fisiche e dall'inflessione dialettale dell'autore riferite dalle pp.00.; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI LUCA nato a NOCERA INFERIORE il 05/11/1986 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Lisi Luca avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina continuata; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, è reiterativo di rilievi che la Corte territoriale ha debitamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, evidenziando che l'imputato ha ammesso nell'interrogatorio del 9 aprile 2018 di essere responsabile delle rapine in questione, confermando le pregresse dichiarazioni rese alla P.g., e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità esecutive di ciascuna che hanno trovato riscontro nelle attività investigative; i giudici d'appello hanno, altresì, evidenziato che la cennata confessione, intrinsecamente affidabile e circostanziata, è riscontrata dalle caratteristiche fisiche e dall'inflessione dialettale dell'autore riferite dalle pp.00.; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI LUCA nato a NOCERA INFERIORE il 05/11/1986 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lisi Luca avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina continuata; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, è reiterativo di rilievi che la Corte territoriale ha debitamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, evidenziando che l'imputato ha ammesso nell'interrogatorio del 9 aprile 2018 di essere responsabile delle rapine in questione, confermando le pregresse dichiarazioni rese alla P.g., e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità esecutive di ciascuna che hanno trovato riscontro nelle attività investigative; i giudici d'appello hanno, altresì, evidenziato che la cennata confessione, intrinsecamente affidabile e circostanziata, è riscontrata dalle caratteristiche fisiche e dall'inflessione dialettale dell'autore riferite dalle pp.00.; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre ent