Ordinanza — n. 22692/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GAETANO nato a NAPOLI il 08/07/1970 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Coppola Gaetano avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa, riducendo la pena inflittagli; -rilevato che la pur sintetica motivazione rassegnata dalla Corte di merito in punto di sussistenza della recidiva è esplicativa della valutazione operata dai giudici d'appello circa la non occasionalità della ricaduta e l'accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, gravato da molteplici precedenti, anche specifici; considerato che le censure difensive non segnalano alcuna circostanza di rilievo pretermessa dai giudici territoriali e suscettibile d'incrinare il giudizio di continuità della spinta a delinquere e d'ingravescente pericolosità dell'autore, con conseguente genericità della doglianza, attestata sul mero richiamo all'elaborazione giurisprudenziale in materia; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22692/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GAETANO nato a NAPOLI il 08/07/1970 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Coppola Gaetano avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa, riducendo la pena inflittagli; -rilevato che la pur sintetica motivazione rassegnata dalla Corte di merito in punto di sussistenza della recidiva è esplicativa della valutazione operata dai giudici d'appello circa la non occasionalità della ricaduta e l'accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, gravato da molteplici precedenti, anche specifici; considerato che le censure difensive non segnalano alcuna circostanza di rilievo pretermessa dai giudici territoriali e suscettibile d'incrinare il giudizio di continuità della spinta a delinquere e d'ingravescente pericolosità dell'autore, con conseguente genericità della doglianza, attestata sul mero richiamo all'elaborazione giurisprudenziale in materia; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GAETANO nato a NAPOLI il 08/07/1970 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Coppola Gaetano avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa, riducendo la pena inflittagli; -rilevato che la pur sintetica motivazione rassegnata dalla Corte di merito in punto di sussistenza della recidiva è esplicativa della valutazione operata dai giudici d'appello circa la non occasionalità della ricaduta e l'accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, gravato da molteplici precedenti, anche specifici; considerato che le censure difensive non segnalano alcuna circostanza di rilievo pretermessa dai giudici territoriali e suscettibile d'incrinare il giudizio di continuità della spinta a delinquere e d'ingravescente pericolosità dell'autore, con conseguente genericità della doglianza, attestata sul mero richiamo all'elaborazione giurisprudenziale in materia; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre ente