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Ordinanza — n. 22691/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22691/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU JIANPING nato il 27/10/1972 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Wu Ianping avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che confermava la responsabilità della prevenuta per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.; -rilevato che l'eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo è manifestamente infondata, stante l'epoca di commissione dei reati (epoca prossima all'agosto 2019) e il termine massimo non inferiore ad anni sette e mesi sei per la fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen.; considerato che il primo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione che non presta il fianco a censura, segnalando l'impossibilità di qualificare l'offesa come particolarmente tenue in ragione del numero dei pezzi contraffatti sequestrati e della destinazione degli stessi alla vendita nell'ambito di un esercizio commerciale; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 474 cod.pen, art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 22691/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod.pen.; -rilevato che l'eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo è manifestamente infondata, stante l'epoca di commissione dei reati (epoca prossima all'agosto 2019) e il termine massimo non inferiore ad anni sette e mesi sei per la fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen.; considerato che il primo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione che non presta il fianco a censura, segnalando l'impossibilità di qualificare l'offesa come particolarmente tenue in ragione del numero dei pezzi contraffatti sequestrati e della destinazione degli stessi alla vendita nell'ambito di un esercizio commerciale; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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opposizione tardiva impugnazione di decisioni amministrative termini di ricorso motivi di cassazione legittimazione a ricorrere ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod.pen
art. 131 bis cod.pen
474 cod.pen.; considerato che il primo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU JIANPING nato il 27/10/1972 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wu Ianping avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che confermava la responsabilità della prevenuta per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.; -rilevato che l'eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo è manifestamente infondata, stante l'epoca di commissione dei reati (epoca prossima all'agosto 2019) e il termine massimo non inferiore ad anni sette e mesi sei per la fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen.; considerato che il primo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione che non presta il fianco a censura, segnalando l'impossibilità di qualificare l'offesa come particolarmente tenue in ragione del numero dei pezzi contraffatti sequestrati e della destinazione degli stessi alla vendita nell'ambito di un esercizio commerciale; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pr ident