Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extortion sentence reduction as generic grounds lack critical correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Valente Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence for continued extortion, arguing the aggravating circumstance of multiple victims was excluded. The court rejected this because the appeal's grounds were deemed entirely generic and lacked any critical correlation with the lower court's detailed reasoning on the material and psychological elements of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are entirely generic and lack critical correlation with the reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds critical correlation continued extortion sentencing reduction condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE ALESSANDRO nato a AVEZZANO il 20/04/1987 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valente Alessandro avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, esclusa l'aggravante delle più persone riunite in relazione alila fattispecie d'estorsione contestata sub A), rideterminava la pena inflitta all'imputato per i reati in rubrica ascrittigli; -rilevato che l'unico motivo proposto con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione continuata sub A) è del tutto generico in quanto privo di correlazione critica con la motivazione reiettiva della Corte di merito (pagg. 4/5) che ha adeguatamente illustrato le emergenze che attestano la sussistenza degli estremi costitutivi dell'illecito, di carattere materiale e psicologico, e l'avvenuta consumazione per effetto delle plurime dazioni di danaro conseguite alla coartazione della vittima; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente