Sentenza — n. 22686/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Sallustio Giovanni avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica; -rilevato che con dichiarazioni rese dinanzi ai Cc della Stazione di Vasto il 6 Maggio 2024 i procuratori speciali del querelante Barbera Agostino e dell'imputato Sallustio hanno rispettivamente rimesso la querela sporta e accettato l'atto abdicativo; che, pertanto, deve essere pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando integrata la causa estintiva di cui all'art. 152 cod.pen.; in assenza di diverse pattuizioni le spese restano a carico del querelato a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod.pen; Sentenza — n. 22686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 152 cod.pen.; in assenza di diverse pattuizioni le spese restano a carico del querelato a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sallustio Giovanni avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica; -rilevato che con dichiarazioni rese dinanzi ai Cc della Stazione di Vasto il 6 Maggio 2024 i procuratori speciali del querelante Barbera Agostino e dell'imputato Sallustio hanno rispettivamente rimesso la querela sporta e accettato l'atto abdicativo; che, pertanto, deve essere pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando integrata la causa estintiva di cui all'art. 152 cod.pen.; in assenza di diverse pattuizioni le spese restano a carico del querelato a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente