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Ordinanza — n. 22685/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22685/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGLIA DAVIDE nato a VENARIA REALE il 19/05/1975 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Davide Mazzaglia avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, disapplicata la recidiva, qualificato il fatto sub C) alla stregua dell'art. 4, comma 2, L. 110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravata; -rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Rv. 279817 - 01); la richiamata decisione ha, infatti, evidenziato che l'intervento riformatore del 2017 (seguito dalla novella del 2019), ha espressamente chiarito che la disposizione normativa ( "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni..."), ha mutato la morfologia del quarto comma dell'art. 628, cod. pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all'art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell'art. 628 cod. pen.; che non hanno pertanto pregio i rilievi difensivi che agitano un inesistente contrasto facendo leva su pronunzie antecedenti alla novella legislativa; - considerato che il secondo motivo è modulato in fatto e del tutto generico alla luce della concorde e motivata valutazione d'attendibilità della p.o. formulata dai giudici di merito con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, limitandosi ad accreditare come sostenibile la versione difensiva; rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 61 cod. pen; Ordinanza — n. 22685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 2, L. 110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravata; -rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Rv. 279817 - 01); la richiamata decisione ha, infatti, evidenziato che l'intervento riformatore del 2017 (seguito dalla novella del 2019), ha espressamente chiarito che la disposizione normativa ( "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni..."), ha mutato la morfologia del quarto comma dell'art. 628, cod. pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all'art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell'art. 628 cod. pen.; che non hanno pertanto pregio i rilievi difensivi che agitano un inesistente contrasto facendo leva su pronunzie antecedenti alla novella legislativa; - considerato che il secondo motivo è modulato in fatto e del tutto generico alla luce della concorde e motivata valutazione d'attendibilità della p.o. formulata dai giudici di merito con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, limitandosi ad accreditare come sostenibile la versione difensiva; rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate prova insufficiente dell'aggravamento clinico motivi che possono invocarsi accertamento medico incompleto impugnazione di decisioni amministrative inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravata; -rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen.
art. 61 cod. pen
pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all'art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGLIA DAVIDE nato a VENARIA REALE il 19/05/1975 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Mazzaglia avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, disapplicata la recidiva, qualificato il fatto sub C) alla stregua dell'art. 4, comma 2, L. 110/75, rideterminava la pena inflitta al prevenuto per il delitto di rapina pluriaggravata; -rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Rv. 279817 - 01); la richiamata decisione ha, infatti, evidenziato che l'intervento riformatore del 2017 (seguito dalla novella del 2019), ha espressamente chiarito che la disposizione normativa ( "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni..."), ha mutato la morfologia del quarto comma dell'art. 628, cod. pen., mostrando indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all'art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell'art. 628 cod. pen.; che non hanno pertanto pregio i rilievi difensivi che agitano un inesistente contrasto facendo leva su pronunzie antecedenti alla novella legislativa; - considerato che il secondo motivo è modulato in fatto e del tutto generico alla luce della concorde e motivata valutazione d'attendibilità della p.o. formulata dai giudici di merito con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, limitandosi ad accreditare come sostenibile la versione difensiva; rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensor,