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Ordinanza — n. 22684/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22684/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI ANTONIO nato a CROTONE il 21/01/1991 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Antonio Macrì avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 codice di rito, non risultando enunziate in forma specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione; il difensore, infatti, censura in maniera generica ed apodittica la motivazione rassegnata dai giudici d'appello senza alcun confronto critico con le considerazioni svolte a sostegno della conferma di responsabilità dell'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 codice di rito, non risultando enunziate in forma specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione; il difensore, infatti, censura in maniera generica ed apodittica la motivazione rassegnata dai giudici d'appello senza alcun confronto critico con le considerazioni svolte a sostegno della conferma di responsabilità dell'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI ANTONIO nato a CROTONE il 21/01/1991 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Macrì avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 codice di rito, non risultando enunziate in forma specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione; il difensore, infatti, censura in maniera generica ed apodittica la motivazione rassegnata dai giudici d'appello senza alcun confronto critico con le considerazioni svolte a sostegno della conferma di responsabilità dell'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pre 'dente