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Ordinanza — n. 22682/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22682/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOLARE FRANCESCO nato a VILLARICCA il 18/08/1971 MUALOVIC MILENKO nato il 15/04/1978 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22682/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOLARE FRANCESCO nato a VILLARICCA il 18/08/1971 MUALOVIC MILENKO nato il 15/04/1978 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione partecipazione al reato reato continuato procedura di revisione penale circostanza attenuante allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOLARE FRANCESCO nato a VILLARICCA il 18/08/1971 MUALOVIC MILENKO nato il 15/04/1978 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Iacolare Francesco e Mijailovic Milenko avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9/3/2023; letti i motivi nuovi del difensore dello Iacolare che insiste nell'eccezione di prescrizione dei reati ascritti ai capi a),d), h) della rubrica in epoca anteriore alla pronunzia d'appello; rilevato che le doglianze del ricorso Iacolare sono manifestamente infondate sia con riguardo alle generiche deduzioni concernenti la ritualità della pronunzia in assenza, risultando dall'accesso agli atti che il prevenuto, all'epoca detenuto per altro, era presente dinanzi al Tribunale di Napoli e difeso fiduciariamente; sia in relazione alla eccepita causa estintiva in quanto il difensore trascura che, nella specie, risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., bilanciata nel senso dell'equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, ma comunque incidente nel computo dei termini ex artt. 157 e 161 cod.pen., trattandosi di aggravante ad effetto speciale; considerato che il ricorso del Mijalovic in punto di attenuanti generiche e dosimetria della pena è analogamente destituito di fondamento in quanto attestato su deduzioni generiche e prive di correlazione critica con la congrua motivazione rassegnata dalla Corte territoriale; ritenuto che i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Pr 'd