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Ordinanza — n. 22680/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late procedural request for substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Longo Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had already addressed the substantive arguments regarding drug trafficking and sentencing mitigation, leaving only a procedural issue unresolved. The court ruled that a specific request for substitute penalties under the Cartabia reform must be made during the hearing, not in the written appeal, rendering this submission untimely.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150: A request for substitute penalties under the Cartabia reform must be presented during the hearing of the appeal, not in the written petition, to be considered admissible.

Parole chiave

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substitute penalties Cartabia reform procedural admissibility drug trafficking appeal hearing allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
272529-01), solo assertivamente confutato dal ricorrente; considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte in più occasioni chiarito in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez.
art. 20-bis cod. pen
272529-01), solo assertivamente confutato dal ricorrente; considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte in più occasioni chiarito in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020
la continuità dell'attività di spaccio, la predisposizione di un seppur minimo apparato organizzativo, la rilevanza ponderale dei quantitativi ceduti, effettuando un apprezzamento conforme alle emergenze acquisite e all'elaborazione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv.
Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018
279657-01; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024
pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024
286017- 01;Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv.
Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023
285751- 01;Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ANTONINO nato a CATANIA il 15/07/1980 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Longo Antonino avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, esclusa la recidiva e riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per i delitti di rapina aggravata e cessione continuata di sostanze stupefacenti ascrittigli in rubrica; -rilevato che i primi due motivi che censurano la conferma di responsabilità per la cessione contestata al capo 7, consumata in data anteriore e prossima al 18/5/2021, e la qualificazione giuridica del reato continuato di cui allo stesso capo sono reiterativi di doglianze che la sentenza impugnata ha congruamente scrutinato e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; il difensore insiste nella richiesta assolutoria in relazione alla cessione di hashish sollecitando una rilettura degli esiti delle intercettazioni, preclusa in questa sede a fronte di un'interpretazione dei giudici di merito (pagg. 11/12) che non palesa criticità; la Corte territoriale, inoltre, ha disatteso la richiesta di qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 evidenziando (pag.

13) la continuità dell'attività di spaccio, la predisposizione di un seppur minimo apparato organizzativo, la rilevanza ponderale dei quantitativi ceduti, effettuando un apprezzamento conforme alle emergenze acquisite e all'elaborazione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv. 279657-01; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529-01), solo assertivamente confutato dal ricorrente; considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte in più occasioni chiarito in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017- 01;Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751- 01;Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729-01;

Sez. 6, n. 33027 del 10/5/2023, Rv. 285090-01); ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle