Ordinanza — n. 22679/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONI PAOLO nato a SAN PIETRO IN CASALE il 03/02/1961 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Melloni Paolo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata; rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo di specificità poiché è fondato sul generico assunto relativo all'avvenuta informativa agli acquirenti del mancato conseguimento del permesso a costruire in contrasto con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito e senza alcun confronto con le ulteriori condotte decettive ampiamente illustrate dalla Corte di merito alle pagg. 7-9; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7-9; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONI PAOLO nato a SAN PIETRO IN CASALE il 03/02/1961 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Melloni Paolo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata; rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo di specificità poiché è fondato sul generico assunto relativo all'avvenuta informativa agli acquirenti del mancato conseguimento del permesso a costruire in contrasto con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito e senza alcun confronto con le ulteriori condotte decettive ampiamente illustrate dalla Corte di merito alle pagg. 7-9; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente