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Ordinanza — n. 22480/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Palluotto Massimo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a violation of law regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his arguments merely repeated those already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance without providing a specific, reasoned critique of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique Article 364 c.p.p. Article 366 c.p.p. motivi di cassazione reiterazione di reati penali motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Palluotto Massimo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLUOTTO MASSIMO nato a TERNI il 30/03/1960 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Palluotto Massimo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 3 dove si sono valorizzati anche i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente in modo da escludere l'occasionalità della condotta) della sentenza impugnata, dovendosi considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre e