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Ordinanza — n. 22479/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding recidivism and generic mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Braidic Massimo inadmissible, rejecting arguments concerning recidivism and generic mitigating circumstances. The appellant contended that the lower court erred in evaluating prior convictions and denying leniency, but the Court found these issues non-justiciable in a legality proceeding. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Arguments challenging the existence of recidivism or the application of generic mitigating circumstances are inadmissible in legality proceedings if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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legality proceeding recidivism challenge generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal criminal judgment review recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Braidic Massimo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito - a pag. 5 della sentenza impugnata - ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nel caso di specie l'ostinazione nel perseverare nell'azione delittuosa e la sussistenza di numerosi precedenti penali denotativi di una negativa personalità del ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore OEPOSITATA IN CANCELLE_RIA Il Pres nte