Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of concrete evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patrizia Po inadmissible, ordering her to pay costs. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing for their recognition despite the absence of specific positive elements. The court rejected this claim because the appeal relied on generic and repetitive arguments rather than concrete facts, and the lower court correctly found no meritorious grounds for such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it relies on generic and repetitive arguments lacking concrete evidence, as the court of first instance need only address decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PO PATRIZIA nato a BUDRIO il 30/06/1963 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Po Patrizia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito attesa la sua genericità e reiteratività ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano, in particolare le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha correttamente riscontrato l'assenza di elementi positivi concreti e meritevoli di apprezzamento al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr, ide