Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are generic, repetitive, and exceed cassation powers regarding fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Aliberti Angelo Raffaele inadmissible, rejecting all seven grounds for review. The appellant argued issues regarding territorial jurisdiction, motivation errors, and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive of those already dismissed at the appellate level. The decision emphasized that the cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the lower court's judgment on subjective criminal personality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible when grounds are generic, repetitive, or attempt to obtain a factual reconstruction different from the lower court's evaluation, as the cassation court cannot substitute its own judgment on facts or the assessment of criminal personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds repetitive arguments cassation powers factual evaluation criminal personality mitigating circumstances inadmissible appeal declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
207944); osservato, inoltre, che anche il quarto e il quinto motivo di ricorso - con cui si lamenta rispettivamente, da un lato l'erronea qualificazione giuridica del fatto e violazione di legge in ordine all'art. 133., cod.
Art. 192 cod. proc.
pen., e dall'altro lato l'inosservanza dell'art. 192, cod.
Art. 648, primo comma cod. pen.
e l'erronea sussunzione della vicenda de qua sotto la fattispecie di cui all'art. 648, primo comma, cod.
Art. 648, quarto comma cod. pen.
e l'erronea sussunzione della vicenda de qua sotto la fattispecie di cui all'art. 648, primo comma, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
6 della impugnata sentenza); rilevato che anche il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta difetto di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze ex art. 62- bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015
4 della impugnata sentenza) e, pertanto, non specifici (Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv.
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv.
Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011
263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv.
Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010
251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIBERTI ANGELO RAFFAELE nato a POGGIOMARINO il 01/11/1964 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Aliberti Angelo Raffaele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di incompetenza territoriale del Tribunale di Noia, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza) e, pertanto, non specifici (Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01;

Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv. 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ascritto all'imputato ed erronea valutazione delle prove, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato, inoltre, che anche il quarto e il quinto motivo di ricorso - con cui si lamenta rispettivamente, da un lato l'erronea qualificazione giuridica del fatto e violazione di legge in ordine all'art. 133., cod. pen., e dall'altro lato l'inosservanza dell'art. 192, cod. proc. e l'erronea sussunzione della vicenda de qua sotto la fattispecie di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., anziché in quella di cui al quarto comma della medesima disposizione - non sono consentiti in. sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (come emerge, nello specifico, da pag. 6 della impugnata sentenza); rilevato che anche il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta difetto di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze ex art. 62- bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della applicazione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità può essere legittimamente giustificata con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); ritenuto, in conclusione, che il settimo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata (si veda pag.

6) posto a base del rigetto della richiesta delle argomentazioni logiche ed argomentate, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Cons