Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mongarli Alessandro inadmissible due to a generic and indeterminate legal ground. The appellant argued for a violation of law but failed to specify the exact elements supporting the criticism, rendering the review impossible. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal must be dismissed if the alleged violation of law is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements underlying the criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGARLI ALESSANDRO nato a TORINO il 19/11/1965 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; k; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mongarli Alessandro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che risulta articolata una critica del tutto generica e basata su ipotesi e possibilità eventuali della difesa nell'articolare la propria attività futura nell'avversare l'ordinanza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre 'den