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Ordinanza — n. 22473/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lafore Umberto inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's rejection of his request to substitute prison time with alternative measures, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the appeal was too vague, failing to specify the exact elements of the sentence that were incorrect, thereby violating procedural requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the contested decision that require correction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds substitution of penalty Criminal Procedure Code specific elements required eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
689/1981, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE UMBERTO (CUI 00IWOQX) nato a VERCELLI il 01/02/1950 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lafore' Umberto, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base posta a base del rigetto della richiesta di sostituzione della pena con una delle misure alternative di cui alla L. 689/1981, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la Corte d'appello a pag. 3 al punto 6.2.1 della sentenza ha esposto gli elementi di segno negativo in forza dei quali viene dimostrata l'assoluta inadeguatezza di pene diverse da quella detentiva; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Presi e