Italian court dismisses appeal as argument merely repeats lower court's reasoning without substantive legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of the Penal Code regarding the value of the stolen goods, but the court found this argument merely repeated the reasoning already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, argumentative critique required by law to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal argument is inadmissible if it merely reiterates the reasoning already rejected by the court of first instance without providing a new, substantive legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOKERASHVILI SANDRO (CUI 057G36U) nato il 11/12/1989 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khokerashvili Sandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 4 dove si è chiarito come il valore del bene non fosse affatto irrisorio e si dovesse anche tener conto degli ulteriori effetti dannosi della condotta imputata) nella sentenza impugnata, dovendosi considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore I Pre e