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Ordinanza — n. 22470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning on theft charge due to preclusion of re-evaluating lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Campiglia Domenico inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning on the theft charge was illogical due to a different historical reconstruction of facts. The court rejected this, citing preclusion rules that forbid the supreme court from re-evaluating the factual findings or logical soundness of the trial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or logical tenacity of the lower court's reasoning in criminal appeals.

Parole chiave

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criminal appeal preclusion re-evaluation of facts illogical reasoning defense theft charge conviction Cassazione inadmissibility impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 644 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Campiglia Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 644 cod.
art. 644 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Campiglia Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 644 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
236945-01), ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPIGLIA DOMENICO nato a SALA CONSILINA il 20/06/1958 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Campiglia Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 644 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, oltre ad essere meramente reiterativo di doglianze già esaminate e confutate con corretti argomenti logici e giuridici, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensor