Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under procedural code articles 581 and 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Stefano inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's refusal to acquit him, but his arguments were deemed generic and failed to cite specific legal reasons or reference the contested decision's motivation. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined substantively and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal against a non-acquittal decision is inadmissible if it lacks the specific grounds and precise legal reasoning required by law, preventing the appellate judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO STEFANO (CUI 0427TDI) nato a IVREA il 01/10/1990 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stefano Agostino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2