Ordinanza — n. 22467/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENA DEL POZO FELIPE nato a CUENCA( SPAGNA) il 30/01/1986 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mena Del Pozo Felipe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 56, 640 cod. pen., per erronea qualificazione del reato ascritto all'odierno ricorrente sotto la fattispecie della truffa consumata anziché tentata, è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), oltreché manifestamente infondato perché in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22467/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 18 del 21/06/2000, Rv. 216429; Sez. 2, n. 27833 dei 07/05/2019, Rv. 276665), di cui i giudici di appello hanno fatto buon governo; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta difetto di motivazione con riferimento alle statuizioni civili non è consentito perché meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha chiaramente specificato la ratio posta a base della liquidazione della provvisionale e determinazione delle statuizioni civili (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENA DEL POZO FELIPE nato a CUENCA( SPAGNA) il 30/01/1986 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mena Del Pozo Felipe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 56, 640 cod. pen., per erronea qualificazione del reato ascritto all'odierno ricorrente sotto la fattispecie della truffa consumata anziché tentata, è indeducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), oltreché manifestamente infondato perché in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez.
U, n. 18 del 21/06/2000, Rv. 216429; Sez. 2, n. 27833 dei 07/05/2019, Rv. 276665), di cui i giudici di appello hanno fatto buon governo; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta difetto di motivazione con riferimento alle statuizioni civili non è consentito perché meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha chiaramente specificato la ratio posta a base della liquidazione della provvisionale e determinazione delle statuizioni civili (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres