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Ordinanza — n. 22466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIOVANNI nato a TARANTO il 15/08/1953 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Albano Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione del principio del ne bis in idem da parte della corte di merito, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (a pag. 1 della sentenza impugnata) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Albano Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione del principio del ne bis in idem da parte della corte di merito, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (a pag. 1 della sentenza impugnata) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative procedure di ricorso condono delle spese procedurali censure procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIOVANNI nato a TARANTO il 15/08/1953 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Albano Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione del principio del ne bis in idem da parte della corte di merito, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (a pag. 1 della sentenza impugnata) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); considerato che analogamente reiterativo - oltre che generico per indeterminatezza - risulta essere il secondo motivo di ricorso che lamenta il difetto di motivazione in quanto non si confronta con i corretti argomenti logici e giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata in modo logico ed approfondito che non si presta a censure in questa sede, in mancanza di reale confronto con la motivazione, in presenza di argomentazioni del tutto generiche ed aspecifiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre