Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22465/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal consisted of mere factual complaints rather than specific legal arguments. The appellant challenged the motivation for criminal responsibility under articles 192 and 530 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these grievances to be repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for a valid cassation review of factual evaluations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists merely of complaints on facts or reiterates arguments already dismissed, and the court lacks the power to re-evaluate factual evidence or correct erroneous fact-finding by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mere factual complaints reiteration of arguments lack of specific argumentation factual evaluation by lower court gravi motivi difetto di motivazione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELAGARIE GIODY nato a LANZO TORINESE il 06/09/1986 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Delagarie Giody, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, in relazione agli artt. 192 e 530, cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, invero, il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il P