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Ordinanza — n. 22463/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Chianese's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of procedural law and logical flaws in the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate court without providing a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 493-ter cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level or if it fails to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique procedural preclusion criminal liability reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Chianese Vincenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
Art. 493-ter cod. pen.
236945-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 493-ter cod.pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Chianese Vincenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
art. 493-ter cod.pen
236945-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 493-ter cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE VINCENZO nato a AFRAGOLA il 28/02/1967 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Chianese Vincenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (a pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 493-ter cod.pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01;

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il terzo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio non evidenzia alcuna irragionevolezza nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a censurare la formulazione della motivazione senza chiarire o allegare la ricorrenza di una pena illegale, anche attesa la contestazione nell'ambito del capo di imputazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigl