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Ordinanza — n. 22462/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being non-specific and repetitive of lower court arguments regarding seized items.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was non-specific and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant failed to provide a distinct critique regarding the omitted inspection of seized items, instead reiterating points already addressed with correct legal reasoning. Consequently, the court refused to re-evaluate the case, upholding the lower court's decision and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1 lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are non-specific, promiscuous, and fail to offer a distinct argumentative critique of the lower court's decision, as the court of legitimacy cannot re-elaborate the appeal to extract reviewable points from an undifferentiated mass of grievances.

Parole chiave

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non-specific grounds cassation inadmissibility repetitive arguments procedural economy distinct critique required contestazione della realizzazione mancata contestazione dei fatti allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Dal Sasso Valter, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito, non solo perché aspecifico nella sua formulazione (nell'ambito della quale si richiamano congiuntamente tutti i vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento in particolare alle lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano
pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv.
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota
264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv.
Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti
263541- 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv, 251528-01, Sez.
Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T.
800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv, 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL SASSO VALTER nato a BORGOSESIA il 17/06/1951 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dal Sasso Valter, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito, non solo perché aspecifico nella sua formulazione (nell'ambito della quale si richiamano congiuntamente tutti i vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento in particolare alle lett.

c) d) e), e in tal senso va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, co. 1 lett.

c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541- 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv, 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01), ma anche perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (in ordine alla mancata acquisizione da parte del giudice di appello di una prova richiesta dalla difesa e ritenuta decisiva - nella specie l'omessa esibizione dell'oggetto del sequestro, pag. 4 e seg. dove si è chiarito come il ricorrente non ha contestato il possesso di tali beni utili allo scasso, non ha fornito giustificazione in ordine alla disponibilità degli stessi, attese le caratteristiche oggettive come ad esempio le sette chiavi passe par tout) della sentenza impugnata, dovendosi dunque ritenere il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, in assenza di qualsiasi travisamento del fatto (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) le ragioni per cui non ha ritenuto decisiva l'ispezione di tali oggetti in sede di dibattimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024 Il Consigliere e