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Ordinanza — n. 22458/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Sessa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction's motivation and the sentence's excessiveness, but the court rejected these claims as either repetitive of lower court arguments or lacking specific legal grounds. Consequently, the decision upheld the first-instance judgment because the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism, or if it challenges the excessiveness of the penalty, which remains within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds excessive penalty criminal procedure discretionary sentencing ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
236945-01), limitandosi la difesa a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, tra l'altro con riferimento a reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSA SALVATORE nato a NAPOLI il 19/03/1981 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sessa Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), limitandosi la difesa a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, tra l'altro con riferimento a reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel caso concreto in assenza di qualsiasi irragionevolezza; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consig