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Ordinanza — n. 22457/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating rejected second-instance arguments regarding insurance fraud liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anna Coppola's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Naples. The appellant argued that the lower court failed to integrate a specific fraud scenario under Article 642 of the Penal Code, claiming a non-existent party could not be a valid insurance contract subject. The court rejected this as a generic complaint lacking critical analysis, citing established precedent that appeals cannot simply reiterate merits arguments dismissed in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a cassation appeal is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds proposed in the appeal and motivatedly rejected in the second instance, as such generic complaints fail to provide the critical argumentation required to challenge a properly reasoned judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments second instance rejection insurance fraud liability Article 642 penal code generic complaints critical argumentation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Letto il ricorso di Coppola Anna, letta la memoria depositata dalla parte civile costituita, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.
art. 642 cod. pen
Letto il ricorso di Coppola Anna, letta la memoria depositata dalla parte civile costituita, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/202
(Sez. 2, n. 43534 del 19/11/202, Rv.
Sez. 2 n. 4389 del 11/10/2018
Sez. 2 n. 4389 del 11/10/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ANNA nato a NAPOLI il 20/10/1956 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Coppola Anna, letta la memoria depositata dalla parte civile costituita, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. - lamentando, in particolare la mancata integrazione della fattispecie delittuosa non potendosi ritenere valido un contratto di assicurazione in cui una parte è soggetto inesistente -, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che deve essere ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, perché non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). che il motivo di ricorso in esame prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/202, Rv. 282350-02;

Sez. 2 n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita Zurich Insurance Company Ltd che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita Zurich Insurance Company Ltd che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 11 16 aprile 2024 Il Consig