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Ordinanza — n. 22456/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and contesting sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that merely repeated the appellate court's reasoning without substantive critique. The appellant challenged convictions for fraud and theft, claiming excessive penalties and procedural flaws, but the court found these grievances lacked specific argumentation against the detailed lower court analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals must offer specific, reasoned criticism of the lower court's factual and legal findings; mere repetition of arguments already rejected or challenges to sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments sentencing discretion lack of specific criticism fraud and theft convictions court costs and fine legality section abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
236945-01); considerato come il ricorrente con tali motivi non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINI PATRICK nato a PINEROLO il 19/04/1984 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fiorentini Patrick; ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso che deducono violazione di legge e difetto di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 628 cod. pen., e loro riqualificazione e ricorrenza delle aggravanti contestate, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pagg. 9, 10, 11 e segg. della sentenza impugnata) mediante l'indicazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati ascritti all'odierno ricorrente, con motivazione logica ed approfondita che non si presta a censure in questa sede; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); considerato come il ricorrente con tali motivi non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. in assenza di qualsiasi irragionevolezza e tenuto conto della motivazione analitica della Corte di appello sul punto ( che ha richiamato lascelta della pena base in misura equivalente al minimo edittale e la portata assolutamente contenuta degli aumenti in continuazione per i moltissimi episodi di truffa oggetto di contestazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere E